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Chi siamo

Organigramma

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Presidente

Generale   Giuliano DE CARLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice Presidente

Notaio   Massimo Felice ABBATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segretario / Tesoriere

Avvocato   Gaetano PIZZUTI

 

 

Atto costitutivo

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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove novembre duemilaquattordici, in Napoli nel mio studio.

Innanzi a me Notaio Ugo Tafuri di Antonio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla Calata Trinità Maggiore n.6

si sono costituiti

1) DE CARLO GIULIANO, nato a Giugliano in Campania il ventisette gennaio millenovecentocinquantuno, residente in Giugliano in Campania alla Via Biagio Riccio n. 28, codice fiscale DCR GLN 51A27 E054P;

2) PIZZUTI GAETANO, nato a Napoli il sedici aprile millenovecentosessanta, residente in Capua alla Piazza dei Giudici n. 4, codice fiscale PZZ GTN 60D16 F839O;

3) ABBATE MASSIMO FELICE, nato a Giugliano in Campania il giorno uno gennaio millenovecentosessantuno, residente in Giugliano in Campania alla Via Aniello Palumbo n. 48, codice fiscale BBT MSM 61A01 E054J.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti i quali mi chiedono di ricevere il presente atto costitutivo di associazione regolato come segue:

ARTICOLO 1.- I signori De Carlo Giuliano, Pizzuti Gaetano e Abbate Massimo Felice, costituiscono un'associazione denominata "RINASCERE INSIEME – PHEONIX VELUT - Giugliano in Campania".

ARTICOLO 2.- L'Associazione ha sede in Giugliano in Campania alla Via Biagio Riccio n. 28.

ARTICOLO 3.- L'Associazione ha gli scopi ed e' retta dalle norme risultanti dallo Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4.- I comparenti convengono che il primo Consiglio Direttivo, che dura in carica un triennio, e' costituito da tre membri, in persona di:

- De Carlo Giuliano, quale presidente;

- Abbate Massimo Felice, quale vice - presidente.

- Pizzuti Gaetano, quale segretario - tesoriere.

Gli stessi accettano la carica dichiarando che nulla osta alla loro elezione.

ARTICOLO 5.- La quota iniziale di iscrizione degli associati viene determinata in euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per cui il patrimonio iniziale dell'associazione e' di euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero).

ARTICOLO 6.- Le spese del presente atto cedono a carico dell'Associazione.

I costituiti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione alla presente operazione ed alla loro conservazione nella banca dati in conformità delle vigenti disposizioni legislative.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto parte di mio pugno e parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico su fogli uno per pagine tre fin qui e ne ho dato lettura una all'allegato ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 21.30.

F.to: Giuliano De Carlo - Gaetano Pizzuti - Massimo Felice Abbate - Notaio Ugo Tafuri - sigillo.

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Statuto dell'Associazione

 

ALLEGATO "A" - REPERTORIO N.4132 - RACCOLTA N.2907

STATUTO dell'Associazione "RINASCERE INSIEME – PHEONIX VELUT - Giugliano in Campania"

Art.1 (Denominazione sede, logo, inno, democraticità della struttura, durata)

1.1 L’associazione si denomina:

"RINASCERE INSIEME – PHEONIX VELUT - Giugliano in Campania", in sigla e/o in breve "RINASCERE INSIEME"

1.2 L'associazione ha sede in Giugliano in Campania alla Via Biagio Riccio n. 28

1.3 Il logo dell’associazione è costituito dal disegno stilizzato dell’Araba Fenice colorata in rosso, con sopra la scritta RINASCERE INSIEME in lettere maiuscole e con sotto la scritta PHOENIX VELUT in lettere maiuscole, entrambe colorate in nero, poste in circolo al detto disegno, quest'ultimo su sfondo bianco;al di sotto di tutto cio' compare la scritta "Giugliano in Campania" sulla banda bianca del tricolore italiano

1.4 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, tutti i soci hanno uguali diritti e doveri e godono del pieno diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione alle cariche associative.

Art.2 (Presupposti, Finalità e Scopo)

2.1 L'Associazione vuole essere testimone della possibilità di realizzare un’efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami partitici. Ha natura privata, non ha scopo di lucro sia diretto che indiretto, è apartitica, e persegue il fine etico ed estetico di ridare dignità alla Città di Giugliano in Campania, in quanto questa Città:

a) che nella sua ultramillenaria storia pure ha vissuto momenti di grande nobiltà, considerando solo, e tacendo d’altro, che:

a1) nel II secolo a. C. divenne capitale della "Campania Felix", tanto che Publio Cornelio Scipione, detto Scipione l’Africano, che qui era venuto in esilio, fuggendo dall’ingrata Patria, qui volle esser sepolto insieme alla sua spada ed al suo elmo, quello stesso di cui l’Italia s’è cinta la testa,

a2) qualche secolo dopo dette i natali ad uno dei più grandi compositori nella nobile lingua napoletana,

b) versa all’attualità in momenti di grande disagio sociale, ambientale e politico.

2.2 A tal fine l’Associazione persegue lo scopo di incentivare ogni attività sociale, culturale e politica in genere che favoriscano lo sviluppo ed un miglior tenore di vita dei locali abitanti, intesi non come singoli ma come collettività, composta da uomini di buona volontà, fortemente coesi verso un futuro migliore, per ogni suo singolo componente ed in particolare per le prossime generazioni, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali o sociali e qualsivoglia forma di discriminazione. In particolare si propone di svolgere ogni attività diretta a:

a) - promozione della cultura, in particolare quella della legalità, dell'arte e dello sport, attraverso anche campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica, al fine di sollecitare l’impegno civile e sociale di ogni persona;

b) - tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, atteso che il locale territorio, se bonificato e risanato, quindi finalmente valorizzato, può divenire un formidabile volano per l’incremento occupazionale, specie con riferimento al settore del turismo;

c) – recupero e promozione:

= delle locali attività agricole e commerciali;

= delle locali tradizioni culinarie e musicali;

d) – incentivazione e sostegno di ogni attività in genere diretta a perseguire il benessere dei locali abitanti, sempre intesi non come singoli ma come collettività;

e) - favorire ed incentivare la trasparenza e l’interazione di apporti tra le istituzioni civili, sociali, religiose e politiche con i locali abitanti, sempre intesi non come singoli ma come collettività.

2.3 L'associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizazione, può promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

2.4 E’ tassativamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,

2.5 L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

2.6 Per raggiungere tali scopi l’associazione potrà promuovere tutte le attività, anche didattiche, gli incontri, le manifestazioni, le conferenze, i convegni, i seminari, le tavole rotonde, i dibattiti, le ricerche e le iniziative di ritenuta rilevanza, utili, o anche solo opportune per la realizzazione delle predette finalità, tra l’altro istituendo e gestendo centri di formazione, corsi, seminari, pubblicazioni, nonchè collaborando anche con altre istituzioni ed enti reputati adeguati al perseguimento degli scopi dell’associazione; potrà svolgere tutte le operazioni anche mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie necessarie od utili al raggiungimento degli scopi dell’associazione.

2.7 Per raggiungere tali scopi l’associazione potrà inoltre rendersi assegnataria e/o affidataria nelle forme di legge dei beni confiscati alla criminalita' organizzata.

Art. 3 (Associati diritti e doveri, criteri di ammissione ed esclusione)

3.1 Tutti gli associati: hanno tutti uguali diritti, in particolare il diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche associative. Potranno essere aperte sottoscrizioni su base volontaria per la raccolta di contributi e/o fondi destinati esclusivamente a finanziare singole iniziative o manifestazioni.

3.2 Tutti gli associati sono obbligati:

a) - all’osservanza delle norme dello statuto;

b) - all’osservanza di quant’altro deliberato dagli organi associativi;

c) - all’impegno volontario, fattivo ed operoso nell'attività dell’associazione;

d) – a tenere nella vita pubblica in genere e nelle attività dell’associazione in particolare comportamenti dettati da principi di onestà, lealtà, probità e civiltà.

3.3 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione e quelli che vi hanno successivamente aderito.

3.4 In ogni caso la partecipazione degli associati non può essere temporanea.

3.5 Chiunque può richiedere di aderire successivamente all'associazione.

3.6 Per aderire all'associazione occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, con cui l'aspirante associato dichiara di voler aderire all'associazione e di accettarne integralmente lo statuto.

3.7 Sulla domanda di adesione presentata dall’aspirante associato:

a) se controfirmata per presentazione da due componenti il consiglio direttivo, delibera motivatamente il consiglio direttivo, dandone comunicazione all'interessato;

b) se non controfirmata come sopra, delibera motivatamente l’assemblea degli associati, col voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei voti degli iscritti, dandone comunicazione all'interessato.

3.9 L'adesione diviene comunque efficace solo dopo la delibera di ammissione del competente organo associativo.

3.10 La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione.

3.11 L'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo.

3.12 Il consiglio direttivo delibera l'esclusione dell'associato, qualora lo stesso abbia compiuto attività lesive del prestigio dell'associazione ovvero si sia dimostrato indegno di continuare a farne parte.

3.13 E’ vietata la partecipazione temporanea degli associati alla vita associativa.

3.14 La qualità di associato non è trasmissibile ad alcun titolo.

3.15 In ogni caso l'associato che per qualsiasi motivo cessa di appartenere all'associazione (o i suoi eredi) non può chiedere la restituzione di apporti versati, nè può vantare alcun diritto sul fondo comune dell’associazione.

Art.4 (Diritti e obblighi degli associati)

4.1 Tutti gli associati:

a) - hanno gli obblighi di: rispettare lo statuto e le delibere degli organi associativi; partecipare attivamente all'attività dell'associazione secondo i programmi annualmente deliberati;

a) - purchè in regola con gli obblighi assunti verso l’associazione, hanno i diritti di:

= partecipare alle attività associative; partecipare alle assemblee ed esercitarvi il diritto di parola e di voto specie per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

= recedere dall'associazione.

Art.5 (Organi - gratuità delle cariche)

5.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea;

- il consiglio direttivo, tra i cui componenti vengono designati il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

- il collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

5.2 Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo comunque il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute.

Art.6 (Assemblea)

6.1 L’Assemblea é l’organo sovrano dell’associazione, occasione di comunicazione e di incontro degli associati in genere.

6.2 Ciascun associato, purchè fattivamente ed operosamente impegnato nell'attività dell’associazione, ha il diritto di partecipare all'assemblea e di prendere parte al voto. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. La partecipazione dell'associato all'assemblea è personale o a mezzo di rappresentante designato con delega scritta, che deve essere conferita necessariamente ad altro associato. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

6.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata, fatto salvo quanto previsto in sede di convocazione di ssemblea straordinaria, dal Presidente stesso, di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo, ovvero quando gliene facciano richiesta almeno un decimo degli associati. Se il presidente, benchè richiesto, non vi provvede nei successivi venti giorni, la convocazione dell'assemblea può essere effettuata da uno qualsiasi dei componenti il consiglio direttivo.

6.5 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

6.6 L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno:

- entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente;

- tra il 30 settembre ed il 30 novembre di ogni anno, per la definizione degli indirizzi generali dell'attività associative, proposti dal Consiglio Direttivo, da svolgere nell'anno successivo e per l'approvazione del relativo bilancio preventivo.

6.7 L'assemblea ordinaria delibera inoltre su: ammissione ad associati dei soggetti indicati all'art. 3.7 sub b); nomina dei componenti il consiglio direttivo, con designazione tra gli stessi del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere; approvazione dei regolamenti interni proposti dal consiglio direttivo; altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge o dallo statuto ovvero sottoposti al suo esame con l'avviso di convocazione.

6.8 L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e liquidazione dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo.

6.9 L'assemblea è convocata con avviso scritto fatto pervenire a tutti gli associati con lettera consegnata a mano con ricevuta sottoscritta dal destinatario ovvero con raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica.

6.10 L'avviso di convocazione, che deve essere inviato almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza, deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione (che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima), e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette sono validamente costituite le assemblee totalitarie, quelle cioè in cui siano presenti tutti gli associati aventi diritto al voto, tutti i componenti del consiglio direttivo, tutti i componenti del Collegio dei Revisori se nominato.

6.11 Salvo che non sia diversamente disposto (in particolare art. 3.7 sub b) l'assemblea ordinaria:

- è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti;

- delibera sempre col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6.12 L'assemblea straordinaria:

- è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati;

- delibera sempre col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6.13 L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, ovvero a richiesta dei quattro quinti degli associati, seguendo le modalità per la convocazione dell'assemblea ordinaria.

6.14 La delibera sullo scioglimento dell'associazione deve essere assunta col voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto al voto.

6.15 Le votazioni si effettuano sempre con scrutinio palese, salvo per quelle convocate per l'elezione degli organi associativi, in cui il voto è invece segreto, ed in cui ogni associato ha diritto ad esprimere tante preferenze quanti sono i componenti dell'organo da eleggere.

6.16 Le assemblee sono presiedute dal Presidente, ovvero in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza anche di questi dall'associato di volta in volta designato dall'assemblea stessa. Chi presiede l'assemblea è assistito da un segretario, nominato di volta in volta dall'assemblea. Spetta al presidente dell'assemblea di dirigerne i lavori, constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto in assemblea.

6.17 Le riunioni e le deliberazioni delle assemblee devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Per decisione del presidente dell’assemblea, il verbale dell'assemblea straordinaria può essere redatto da Notaio, che svolgerà pertanto le funzioni di segretario verbalizzante.

6.18 In ogni caso i verbali assembleari sono liberamente consultabili dagli associati.

Art.7 (Consiglio Direttivo)

7.1 L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre ad un massimo di undici, in conformità della delibera dell'assemblea che di volta in volta procede alla nomina.

7.2 I componenti del consiglio direttivo devono essere eletti tra gli associati, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore ad un quinquennio, e sono rieleggibili.

7.3 Qualora per qualsiasi motivo, nel corso del mandato, viene meno uno dei componenti elettivi del consiglio direttivo, quest’ultimo provvede alla sostituzione per cooptazione.

7.4 I consiglieri così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva, che provvede alla ratifica della nomina o a nuova elezione.

7.5 Se tuttavia viene meno la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

7.6 Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

7.7 In particolare il consiglio direttivo: nomina tra i suoi componenti - qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto dell'elezione - il presidente, il vice-presidente, il segretario ed il tesoriere; predispone annualmente il programma delle attività e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea -che può apportarvi modifiche-; dà attuazione al programma annuale dell'associazione approvato dall'assemblea cui relaziona successivamente sull'attività svolta nell'anno precedente; cura la gestione organizzativa, economica e disciplinare dell'associazione; assume l'eventuale personale; delibera sull'ammissione dei nuovi associati di cui all'art. 3.7 lett. a); delibera sull'esclusione degli associati; predispone regolamenti attuativi dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti; dà esecuzione alle delibere dell'assemblee; predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; designa tra i suoi componenti e/o tra gli associati eventuali responsabili cui attribuire il compito di sovraintendere e meglio organizzare particolari attività associative; delibera la stipula dei contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione; compie ogni altro atto attinente la gestione associativa, esclusi solo quelli che dalla legge e dallo statuto sono riservati all'altrui competenza; ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di sua competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

7.8 Il consiglio direttivo, inoltre può richiedere annualmente agli associati il versamento di contributi per importi necessari e destinati esclusivamente a fini di autofinanziamento dell’associazione; in ogni caso il mancato versamento da parte dell’associato di tali contributi richiestigli, non può essere causa della sua esclusione dall’associazione.

7.9 Il consiglio direttivo deve riunirsi, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno, in tempo utile per la preparazione dei lavori delle corrispondenti assemblee ordinarie.

7.10 Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede associativa, o anche altrove purchè nel territorio comunale, ed è convocato dal presidente di sua iniziativa nonchè tutte le volte che gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

7.11 Se il presidente, benchè ritualmente richiesto, non vi provvede nei successivi venti giorni, la convocazione del consiglio può essere fatta da due consiglieri.

7.12 L'avviso di convocazione: deve contenere l'indicazione della data, luogo ed ora dell'adunanza, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, con l'elenco delle materie da trattare; deve essere redatto per iscritto; deve essere fatto pervenire a tutti i consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Revisori, se nominato, con lettera consegnata a mano con ricevuta sottoscritta dal destinatario ovvero con raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica; deve essere inviato con un preavviso di almeno sette giorni sulla data dell'adunanza; nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma mai inferiore a tre giorni.

7.13 Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal vice-presidente ed in mancanza anche di questi dal consigliere eletto di volta in volta dal consiglio.

7.14 Il consiglio direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

7.15 Delibera sempre col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

7.16 Occorre tuttavia il voto favorevole dei due terzi dei presenti per le delibere relative all'ammissione degli associati di cui all'art. 3.7 lett. a) ed alla loro esclusione.

7.17 Le votazioni sono effettuate sempre a scrutinio palese.

7.18 Delle riunioni e deliberazioni deve essere redatto verbale firmato da chi presiede l'adunanza e dal consigliere Segretario o da altro specificamente designato.

7.19 In ogni caso i verbali del consiglio sono liberamente consultabili dagli associati.

Art.8 (Presidente e Vice-Presidente)

8.1 Il Presidente: ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede le assemblee e le riunioni del consiglio direttivo, ne proclama i risultati e sottoscrive i verbali; dà esecuzione ai deliberati dell'assemblea e del consiglio Direttivo; può nominare procuratori, attribuendo il potere di compiere singoli atti o categorie determinate di atti.

8.2 Dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; l'assemblea può revocarlo dalla carica qualora, benchè ritualmente richiesto, non abbia provveduto nei venti giorni alla convocazione dell'assemblea e/o del consiglio direttivo.

8.3 Il presidente in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione successiva.

8.5 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le sue funzioni, compreso quindi il potere di rappresentanza, sono svolte dal consigliere nominato Vice-Presidente e, in mancanza anche di questi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art.9 (Segretario)

9.1 Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati; provvede al disbrigo della corrispondenza; é responsabile della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 10 (Tesoriere)

10.1 Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo; é a capo del personale; supporta il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo.

10.2 Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili.

Art. 11 (Collegio dei Revisori dei Conti)

11.1 Qualora l'Assemblea lo reputi opportuno e/o necessario, la stessa provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, che è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.

11.2 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere eletti tra gli associati, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore ad un quinquennio, e sono rieleggibili.

11.3 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, il Collegio elegge tra i componenti effettivi il Presidente.

11.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redigendo la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea Generale.

11.5 La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, in cui non hanno diritto di voto.

Art. 12 (Disposizione comune al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei revisori dei Conti)

12.1 I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti, indipendentemente dalla scadenza del termine di durata per il quale furono eletti, restano in carica con pienezza di poteri, fino al termine dell'assemblea convocata per la nuova nomina.

Art. 13 (Fondo comune e Risorse economiche)

13.1 Il fondo comune dell'associazione, dal quale la stessa trae le sue risorse economiche, è costituito da: quote e/o contributi periodicamente versati dagli associati; contributi di enti e soggetti sia pubblici, anche internazionali, che privati; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, svolte nei limiti consentiti; beni acquistati col reimpiego di detti mezzi finanziari.

13.2 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

13.3 Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento con firma del Vice-Presidente, senza che da alcuno possa eccepirsi carenza o imprecisione di poteri.

13.4 E’ tassativamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.14 (Quota e contributi associativi)

14.1 Fermo comunque quanto stabilito all’art. 7.8:

14.1.1 il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota e/o i contributi dovuti dagli associati per ciascun esercizio associativo.

14.1.2 L'adesione all'associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento ulteriori rispetto ai contributi per gli importi annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

14.1.3 La quota associativa a carico degli associati è fissata annualmente dal consiglio direttivo e per ugual importo per tutti, salvo che qualcuno non voglia corrispondere ulteriori contributi.

14.2 La quota associativa e i contributi versati non sono frazionabili nè ripetibili in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Art.15 (Esercizio - Bilancio)

15.1 L'esercizio associativo ha durata annuale, con inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo esercizio, che inizia con la costituzione dell'associazione e termina il 31 dicembre del relativo anno.

15.2 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione.

15.3 Il bilancio preventivo e quello consuntivo rispettivamente prevedono e documentano contabilmente l'attività dell'associazione in ciascun esercizio.

15.4 I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono la data dell'assemblea convocata per l'approvazione per essere liberamente consultabili dagli associati.

15.5 Dal bilancio consuntivo, che va esaminato entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono risultare, tra l'altro, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

15.6 Il bilancio preventivo va approvato entro il mese di dicembre dell’anno precedente.

Art.16 (Scioglimento)

16.1 L’associazione si scioglie per delibera dell'assemblea straordinaria appositamente convocata.

16.2 In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo all'esito della liquidazione sarà devoluto in conformità di delibera assembleare, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to: Giuliano De Carlo - Gaetano Pizzuti - Massimo Felice Abbate - Notaio Ugo Tafuri - sigillo.

 

 

Contatti

Associazione "Rinascere Insieme"​

 

Email: rinascere.insieme@libero.it​
Sito: www.rinascereinsieme.org

 

Indirizzo​​​​​

Giugliano in Campania (NA)

Via Biagio Riccio n. 28

 

Codice Fiscale: 95208850636

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